(massima n. 1)
Sussiste l'interesse di un dipendente pubblico alla visione dei rapporti informativi che lo riguardano, nel caso in cui abbia prospettato la volontà di intraprendere, ricorrendone le condizioni, eventuali iniziative giudiziali a difesa della propria immagine, in quanto la deduzione dello specifico interesse difensionale appare sufficiente a ritenere fondata la pretesa ostensiva, data la preminenza attribuita dall'ordinamento, anche a livello di legislazione di rango primario (art. 24, ultimo comma, L. 241/90), alle esigenze correlate alla difesa o alla tutela in giudizio degli interessi giuridici di chi propone la istanza. Peraltro, tale pretesa può essere soddisfatta a mezzo di mera esibizione al ricorrente, ai fini della semplice visione, degli indicati rapporti informativi presenti nel suo fascicolo personale, secondo quanto dispone l'art. 2 d.m. 10 gennaio n. 60 (recante il regolamento del Ministero della istruzione per l'esclusione dell'esercizio del diritto d'acceso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24, L. 241/90 e dell'art. 8 d.p.r. 352/1992).