(massima n. 1)
In sede di interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dall'art. 24, L. 7 agosto 1990 n. 241, occorre procedere ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione anzidetta, alla stregua della quale l'inaccessibilità agli atti in questione è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo giacché, diversamente opinando, si perverrebbe alla singolare conclusione che il cittadino può subire ulteriori incisioni nella propria sfera giuridica in conseguenza di un procedimento tributario, pur conclusosi favorevolmente in sede giustiziale, qualora gli fosse impedito di accedere a tutti gli atti che lo riguardano, al fine di difendersi in un parallelo procedimento pendente per gli stessi fatti (nella specie quello penale instauratosi a seguito di verifica tributaria).