(massima n. 1)
Deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso. Invero, sebbene l'art. 24, L. n. 241 del 1990 escluda il diritto d'accesso, tra l'altro, nei procedimenti tributari, č da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura costituzionalmente orientata, nel senso della inaccessibilitā agli atti di cui trattasi alla sola fase di pendenza del procedimento tributario. Infatti, non si rilevano esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta.