(massima n. 1)
Le regole dettate in tema di trasparenza della p.a. e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati (in particolare concessionari di pubblici servizi o societą ad azionariato pubblico), chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico; pertanto la disciplina dettata dagli artt. 22 e 23 L. n. 241 del 1990, non preclusiva in via di principio dell'ostensibilitą degli atti di natura privatistica della p.a., consente, ove si tratti di attivitą teleologicamente collegata, anche in via indiretta, alla gestione del servizio e alla cura dell'interesse pubblico, l'esercizio dell'actio ad exhibendum nei confronti di chi svolga un pubblico servizio, in base a una norma di legge o a un atto amministrativo, applicando regole di diritto privato.