(massima n. 1)
La certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato membro in cui si trova la società presunta esterovestita (nel caso di lite, l’Olanda) ha validità probatoria e non può essere disconosciuta. Pertanto, alla luce dei principi di diritto comunitario di mutuo riconoscimento e leale cooperazione, l’avviso che accerti l’esterovestizione societaria deve essere fondato su prova certa circa l’autonomia giuridica, contrattuale, economica, finanziaria e funzionale della sede estera rispetto alle attività esercitate in Italia.