(massima n. 1)
L'art. 21-octies comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005 n. 15, è norma processuale perché non tocca la configurazione sostanziale della validità del provvedimento, ma concerne un atto processuale, cioè l'accertamento ad opera del giudice circa il contenuto dispositivo dell'atto e le altre condizioni previste dalla disposizione, il che la rende applicabile anche ai giudizi pendenti su atti precedenti la L. n. 15 del 2005; nondimeno da ciò non discende la sottrazione al ricorrente dell'interesse al ricorso, giacché egli conserva intatta la sua facoltà di domandare giustizia contro un atto che è e resta, sul piano sostanziale, illegittimo per violazione di legge e non meramente irregolare e questa illegittimità per violazione di legge è e permane tale anche se al suo accertamento non segue l'annullamento giudiziale.