(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 21-octies, comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previsto dall'art. 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che si svolge innanzi alla Commissione nazionale per la societā e la borsa, non sono rilevanti, in ragione tanto della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio, quanto della immodificabilitā del suo contenuto. Tale disposizione, introdotta dall'art. 14 L. 11 febbraio 2005 n. 15, ha carattere processuale, ed č pertanto applicabile con effetto retroattivo anche ai giudizi di opposizione in corso, ancorché promossi in epoca successiva alia sua emanazione.