(massima n. 1)
La sospensione di un precedente provvedimento o l'annullamento di esso in sede giurisdizionale non preclude all'amministrazione di porre in essere un secondo provvedimento sfavorevole purché fondato su una causa autonoma e diversa dal primo e poi solo con riferimento al riesercizio della potestą pubblica in un periodo di tempo successivo al giudicato di annullamento vi sarebbe un onere di integrale motivazione, incompatibile con una riserva di ulteriore esplicitazione di motivi di diniego.