(massima n. 1)
In caso di annullamento di un atto amministrativo per vizi formali, che non intaccano sostanzialmente la discrezionalità dell'agire della pubblica amministrazione, non c'è spazio per alcun risarcimento del danno, poiché la pretesa alla legittimità (formale) del provvedimento viene adeguatamente ristorata attraverso l'eliminazione del vizio formale stesso.