(massima n. 1)
Il beneficio relativo alla detrazione degli interessi sul mutuo contratto per l’acquisto della prima abitazione trova applicazione anche nel caso in cui l’originario contratto è stato estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, così come previsto dall’art. 15, comma 1, lettera b), del TUIR, posto che la disposizione da ultimo citata si fonda sul carattere unitario dell’operazione di estinzione ed accensione del nuovo mutuo e della sostanziale continuità del rapporto di mutuo originariamente stipulato, con conseguente conservazione dei benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto.