(massima n. 1)
La spesa relativa alle prestazioni di “ginnastica personalizzata atte al recupero mobilità arti inferiori” sostenute da un genitore per un figlio affetto da una documentata forma di nanismo acondroplastico, accertato come handicap grave dalla Commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile dell’ASL, che ha subito interventi chirurgici per l’allungamento degli arti e che in relazione a tale quadro gli è stato prescritto un programma rieducativo, rientra nella previsione recata dall’art. 10, comma 1, lett. b) primo periodo, del TUIR. Per la deducibilità delle spese di assistenza specifica per i soggetti considerati dalla l. n. 104/1992 la norma non prevede che esse siano relative a prestazioni necessariamente rese da soggetti o strutture aventi specifica qualificazione sanitaria.