(massima n. 1)
La carenza di legittimazione del soggetto che effettua la convocazione di un organo collegiale non comporta l'inesistenza dell'atto prodromico volto alla manifestazione della volontà dell'organo stesso, essendo in tal caso comunque configurabile l'essenziale schema giuridico dello stesso (formazione di un atto recettizio con cui il destinatario è avvisato della data e del luogo della riunione), pertanto la deliberazione assunta è solo annullabile, e tale annullabilità può essere fatta valere, come vizio autonomo, esclusivamente da chi ne abbia interesse, cioè, da ciascun componente dell'organo che non abbia partecipato alla riunione o, pur avendovi partecipato ne abbia fatto rilevare l'illegittimità.