(massima n. 1)
In tema di vendita di immobili vincolati la mancata comunicazione al Comune non può costituire motivo di nullità del silenzio, in quanto tale vizio non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 21-septies L. n. 241/1990 o in altri casi di nullità testuale previsti dal legislatore; anche sotto il profilo della nullità strutturale non può certo ritenersi che il mancato svolgimento di una fase procedimentale (coinvolgimento del Comune) possa determinare che il mancato esercizio del diritto di prelazione sia carente di un elemento essenziale dell'atto (o meglio, del silenzio).