(massima n. 1)
È nullo l'ordine di sgomberare il locale di proprietà del Comune, con espressa avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, il Comune avrebbe provveduto allo sgombero coatto attraverso la Polizia Locale, eventualmente coadiuvata dalla Polizia di Stato. Ciò in quanto la volontà del Comune di avvalersi di poteri autoritativi tipici delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000, è in contrasto con l'art. 823 c.c. che ammette il ricorso dell'Amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico. Di conseguenza, l'eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere, va qualificata come atto nullo secondo elementari principi del diritto pubblico, ora sanciti dall'art. 21-septies L. n. 241 del 1990.