(massima n. 1)
Integra nullitā del provvedimento amministrativo il solo difetto assoluto di attribuzione, che evoca la cosiddetta carenza in astratto del potere, cioč l'assenza in astratto di qualsivoglia norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo. Il difetto assoluto di attribuzione delineato in via generale dall'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, č configurabile, in particolare, solo in casi in cui un atto non possa essere radicalmente emanato dall'autoritā amministrativa, in quanto priva di alcun potere nel settore.