(massima n. 1)
La nullitā del provvedimento amministrativo costituisce una forma speciale di invaliditā, operante nei soli casi definiti dal riformato art. 21-septies L. 241/1990 e s.m.i., diversamente dall'annullabilitā che al contrario si configura quale regola generale di invaliditā. Ne deriva che, nel caso di specie, deve ritenersi inficiato da vizio di legittimitā e non da nullitā il parere negativo reso dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici sulla domanda di concessione in sanatoria relativa ai lavori eseguiti su di un immobile, ove di tale parere si contesti l'erronea percezione sulla esistenza di un vincolo. Nel diritto amministrativo la nullitā costituisce una forma speciale di invaliditā, che si ha nei soli casi, oggi meglio definiti dal legislatore, in cui sia specificamente sancita dalla legge, mentre l'annullabilitā del provvedimento costituisce la regola generale di invaliditā del provvedimento, a differenza di quanto avviene nel diritto civile dove la regola generale in caso di violazione di norme imperative č quella della nullitā. [...] Le cause di nullitā del provvedimento amministrativo devono quindi oggi intendersi quale numero chiuso.