(massima n. 1)
Nel campo del diritto amministrativo, mentre l'annullabilità dei provvedimenti amministrativi invalidi costituisce la regola generale, la nullità costituisce una forma speciale di invalidità che si ha nei soli casi espressamente stabiliti dalla legge (art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241), quali la mancanza degli elementi essenziali, il difetto assoluto di attribuzione, violazione ed elusione del giudicato ed in tutti gli altri casi di cc.dd. nullità testuali.