(massima n. 1)
Ai compensi spettanti ai Giudici Tributari, assimilati ai redditi dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f) del d.p.r. n. 917/1986 (TUIR), vanno applicati gli stessi criteri di imposizione che governano questi ultimi. Pertanto, nel rispetto del disposto dell’art. 51 del predetto TUIR, si applicherà il regime di tassazione ordinaria agli emolumenti percepiti nel periodo d’imposta e fino al 12 gennaio dell’anno successivo. Viceversa per gli emolumenti arretrati, riferibili all’anno precedente, ma riscossi dopo la data del 12 gennaio, varrà il regime di tassazione separata. Tanto è confermato dalla interpretazione della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 142/2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 39, comma 5 del d.l. n. 98/2011, (convertito in l. n. 111/2011), che aveva sottratto al regime di tassazione separata i compensi sul presupposto di un presunto “ritardo fisiologico”.