(massima n. 1)
In materia di rimborso delle imposte dirette, è illegittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione Finanziaria neghi il rimborso dell’imposta sul reddito delle persone fisiche al lavoratore dipendente che abbia prestato la propria attività, in regime di trasferta, nella Repubblica Popolare Cinese, ed ivi sia stato successivamente distaccato, nell’ipotesi in cui le retribuzioni percepite durante la trasferta, e prima del formale distacco, siano assoggettate a tassazione sia nel paese ove ha sede il datore di lavoro, sia nel paese di trasferta. Ciò in quanto l’art. 15 della convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta da Italia e Cina stabilisce che la retribuzione che un residente di uno stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente è tassata nell’altro stato contraente, dove l’attività è svolta, purché il lavoratore soggiorni in detto stato per un periodo superiore a 183 giorni nel corso dell’anno solare di riferimento.