(massima n. 1)
Non costituisce reddito imponibile per il socio la somma che la societā gli restituisce dopo averla dal medesimo ricevuta in conto di futuro aumento di capitale (che negli effetti non ha mai avuto luogo: donde la ripetizione).Per quanto lart. 47, comma 1, d.p.r. n. 917/1986 introduca una presunzione assoluta, la norma non č applicabile al caso di specie nella misura in cui si evidenza la natura meramente restitutoria e reintegrativa della dazione pecuniaria.