(massima n. 1)
Le linee guida Anac (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al c. 2 dell'art. 213 del nuovo "Codice dei contratti" D.Lgs. n. 50/2016) non sono vincolanti, in quanto esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimitą delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara. Nel caso di specie, le linee guida in questione, quindi, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di "regolazione flessibile", in quanto tale volto all'incremento "dell'efficienza, della qualitą dell'attivitą delle stazioni appaltanti". Il testo in parola risulta ricognitivo di princģpi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalitą che caratterizza le scelte dell'amministrazione in punto di individuazione degli elementi di valutazione delle offerte. Sulla base di orientamenti pił che consolidati, tuttavia, tali scelte non possano essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili dģ irragionevolezza e abnormitą.