(massima n. 1)
In tema d'appalto di opera pubblica, il direttore dei lavori nominato dal contraente generale ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 190 del 2002, applicabile "ratione temporis", non esercita alcun potere autoritativo e non può, quindi, ritenersi funzionalmente inserito nell'apparato amministrativo della stazione appaltante, sicché, ove si assuma che dall'esercizio del relativo incarico sia derivato un danno all'ente pubblico, deve escludersi, in ragione dell'insussistenza di un rapporto di servizio, ancorché temporaneo, con quest'ultimo, che la cognizione della conseguente azione risarcitoria spetti alla giurisdizione contabile.