(massima n. 1)
Va rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale se il diritto dell'Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autoritą pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalitą di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell'alt. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affida-menti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all'amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefģci per la collettivitą connessi a tale forma di affidamento.