(massima n. 1)
In tema di denunzia di inizio attività, a tutela dell'affidamento dei denunciante dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla sua presentazione, ai sensi dell'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241, l'Amministrazione che intenda attivare i poteri di inibizione e controllo non esercitati tempestivamente entro trenta giorni può farlo a condizione del rispetto del modello paradigmatico del procedimento e dell'atto di autotutela, e cioè previo avviso dell'avvio del procedimento e previa valutazione comparativa dell'interesse pubblico e di quello privato.