(massima n. 1)
La dichiarazione di inizio di attivitā non ha natura provvedimentale, trattandosi al contrario di un atto del privato non impugnabile davanti al giudice amministrativo; ne consegue che l'azione intrapresa dal soggetto che si ritiene leso dall'attivitā svolta sulla base di tale dichiarazione non č di annullamento, ma di accertamento dell'inesistenza dei presupposti legittimanti la DIA; la sentenza che attesta la mancanza di tali presupposti avrā poi effetti conformativi nei confronti dell'amministrazione, la quale dovrā dare esecuzione al giudicato ordinando l'interruzione dell'attivitā e la riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato.