(massima n. 1)
Anche all'indomani della novella normativa introdotta dalla L. n. 15 del 3 febbraio 2000 appare maggiormente persuasiva la tesi secondo cui sussista ancora uno iato sistematico fra la determinazione conclusiva della conferenza di servizi (anche se di tipo decisorio) ed il successivo provvedimento finale, nonché la tesi secondo cui solo al secondo di tali atti possa essere riconosciuta una valenza effettivamente determinativa della fattispecie (con conseguente sorgere dell'onere di immediata impugnativa), mentre alla determinazione conclusiva deve essere riconosciuto un carattere meramente endoprocedimentale; č pertanto nei confronti del provvedimento finale che dee essere rivolta la valutazione in ordine agli effetti lesivi e dalla comunicazione di questo (o comunque dalla sua conoscenza) decorrono i termini decadenziali per l'impugnazione.