(massima n. 2)
La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, di cui all'art. 34 T.U.E.L., o il mancato assenso all'accordo finale, di alcuna delle amministrazioni, che, in ragione delle competenze, avrebbero dovuto intervenirvi, determina non la totale invalidità, ma solo la parziale inefficacia dell'accordo stesso, nel senso che esso non può incidere su questioni di competenza dell'autorità rimasta estranea alla procedura.