(massima n. 1)
In presenza dell'istituzione di una nuova sede farmaceutica, non trova applicazione l'art. 7 della Legge 241/1990, in quanto i farmacisti già titolari di farmacia non possono considerarsi destinatari diretti del provvedimento da emanare, giacché detta istituzione solo di riflesso, ossia indirettamente, si risolve in una diminuzione della potenziale clientela di quelli; inoltre, l'apertura di una nuova sede farmaceutica costituisce un atto di pianificazione e di programmazione, sicché, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 241/1990, deve escludersi che al relativo procedimento possano applicarsi le norme sulla partecipazione e, in particolare, quella relativa all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei titolari di sedi farmaceutiche già esistenti.