(massima n. 1)
In materia di controversie relative a provvedimenti incidenti su contributi, finanziamenti o sovvenzioni erogate da Pubbliche amministrazioni, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie sugli atti di ritiro del finanziamento, anche susseguente alla relativa erogazione, ove costituisca manifestazione di autotutela amministrativa in vista della tutela dell'interesse pubblico, con ponderazione dell'interesse pubblico sottostante all'erogazione del contributo, mentre spettano, alla giurisdizione ordinaria, le controversie su provvedimenti di ritiro, comunque denominati, assunti in funzione della negativa verifica in ordine al raggiungimento dello scopo che si č voluto agevolare, ossia a situazioni riconducibili alla fase esecutiva del rapporto ed attinenti alle modalitā di utilizzazione del contributo e al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.