(massima n. 1)
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l'adeguamento dei contributi dovuti dagli enti territoriali, in base al criterio dei costi effettivamente sostenuti, alle imprese concessionarie di trasporto pubblico, secondo quanto previsto nei Regolamento C.E. n. 1191 del 1969, come modificato da quello n. 1893 del 1991.