(massima n. 2)
L'accordo di partenariato di cui fanno parte le Università pubbliche - il quale non distorce il mercato concorrenziale - ha la funzione di consentire la collaborazione tra un soggetto - l'organismo di ricerca - che non ha, di regola, la possibilità di finalizzare a livello pratico le proprie sperimentazioni e le imprese che invece impegnano solitamente meno risorse nella ricerca e nell'innovazione, con la precisazione che, all'esito della collaborazione, ogni partner è titolare esclusivo dei risultati raggiunti e quindi nessuna indebita locupletazione può configurarsi da parte dell'impresa nei confronti dell'attività svolta dall'Ateneo; pertanto, in mancanza di qualsiasi vantaggio per la parte imprenditoriale privata, viene meno anche il presupposto per l'applicabilità dell'art. 12 L. 7 agosto 1990 n. 241 che regola i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Amministrazioni in sede di provvedimenti attributivi di vantaggi economici.