(massima n. 1)
Va sottolineato che l'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, recependo l'art. 72 della Dir. 2014/24/UE e l'art. 89 della Dir. 2014/25/UE, prevede al comma 1, lett. d), n. 2, la possibilità di modifica del contratto in corso qualora all'aggiudicatario iniziale succeda "per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni acquisizione o insolvenza, un altro operatore che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto". Nel segno della maggiore flessibilità della regolamentazione della continuità aziendale, si è inteso agevolare la continuazione dell'esecuzione dei contratti pubblici già stipulati.