(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 105, comma 22, del D.Lgs. n. 50/2016 non è una norma di carattere generale dettata per tutte le tipologie di appalto con la conseguenza che non può essere imposto per ogni settore dei contratti pubblici il divieto per l'operatore economico di far valere nell'ambito del proprio fatturato, quanto realizzato mediante il subappalto.