(massima n. 1)
Nel pubblico impiego termini perentori del pro-cedimento disciplinare sono quelli fissati dal legislatore che statuiscono il tempo massimo entro cui lo stesso deve concludersi mentre gli ulteriori termini, volti a scandire le fasi interne al procedimento, hanno funzione meramente sollecitatoria; pił in generale, nell'ambito del procedimento disciplinare perentori sono soli termini posti a garanzia dei diritti di difesa dell'inquisito, quali quelli inerenti alla presentazione delle giustificazioni, alla presa visione degli atti dell'inchiesta, al preavviso di convocazione avanti alla commissione di disciplina.