(massima n. 1)
Nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica, in ossequio alla regola della immodificabilitā dell'offerta economica, in sede di verifica dell'anomalia, č consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo o il loro aggiustamento per sopravvenienze di fatto o normative o porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo sempre che resti ferma l'entitā dell'offerta economica.