(massima n. 1)
Nelle gare pubbliche, allorquando un'impresa intenda avvalersi dei requisiti finanziari di un'altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto specifico dell'obbligazione č costituita, non giā dalla messa a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire, con le proprie complessive risorse economiche, l'impresa ausiliata.