(massima n. 1)
Deve ritenersi che l'art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (secondo cui "la sanzione č dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione") abbia natura interpretativa e non innovativa e che, pertanto, la disciplina previgente (art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del d.lgs. 12 aprile n. 163) vada interpretata nel senso di ritenere applicabile la sanzione solo nel caso in cui la ditta interessata abbia interesse alla regolarizzazione (alla stregua del principio nella specie č stato ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante aveva applicato la sanzione prevista per la regolarizzazione .nonostante che la ditta interessata avesse informato la stazione appaltante stessa che non intendeva avvalersi della procedura sanante prevista dall'art. 38, comma 2 bis e 46 co 1 ter , del d.lgs. n. 163/2006).