(massima n. 1)
Anche la mancata esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali non adeguatamente giustificata, traducendosi in una violazione del principio di correttezza e buona fede da parte dell'aggiudicatario, lesiva dell'affidamento ingeneratosi in capo alla stazione appaltante, che solo e in forza del detto illecito può adottare un provvedimento di caducazione dell'intervenuta aggiudicazione, costituisce senz'altro grave illecito professionale rientrante nella fattispecie legale di cui al- l'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, anche se non espressamente menzionato. Dal principio di atipicità degli illeciti professionali rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, lett. c), e dal principio che spetta alla stazione appaltante valutarne la rilevanza e gravità, discende come corollario che era onere dei concorrenti dichiarare tutti gli illeciti professionali potenzialmente rilevanti, non solo quelli nominati. Anche prima della recente novella dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, il testo vigente ratione temporis è stato interpretato dalla prevalente e più condivisibile giurisprudenza in chiave eurounitaria, e cioè nel senso che l'elenco di illeciti professionali contenuto nella norma non è tassativo ma esemplificativo, e che resta sempre rimessa alla stazione appaltante la valutazione caso per caso in ordine alla affidabilità del concorrente. Non è utilizzabile l'istituto del soccorso istruttorio nel caso di omessa dichiarazione di grave errore professionale dal momento che la mancata dichiarazione non equivale a dimenticanza, ma a consapevole scelta da parte del concorrente e che il contenuto della mancata dichiarazione non poteva essere noto alla stazione appaltante.