(massima n. 1)
La ratio del divieto posto dall'art. 84, comma 4, d.lg. 163 del 2006 di incompatibilità tra l'incarico di RUP e quello di componente della commissione è quella di garantire l'imparzialità dei componenti la commissione aggiudicatrice al momento della valutazione delle offerte, preservando l'integrità del giudizio da possibili condizionamenti indotti dai precedenti interventi sugli atti di gara (la redazione del progetto o del bando di gara, innanzitutto). Medesima esigenza non ricorre, allora, nel caso in cui la fase di valutazione delle offerte è conclusa, poiché il giudizio è stato liberamente espresso dai componenti, né può pensarsi che lo stesso possa essere influenzato dalla prospettiva - nel caso posto all'attenzione della sezione, peraltro, assolutamente imprevedibile - di essere nominato RUP a chiusura della fase valutativa.