(massima n. 1)
La mancata registrazione della scrittura privata aggiuntiva con cui le parti abbiano previsto un canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, non implica - ex se - la nullitą del contratto simulato ex art. 13 L. n. 431/98. Diversamente opinando, infatti, ove linterpretazione della norma dovesse comportare, attraverso unaffermazione assoluta di nullitą, la caducazione della volontą delle parti e linefficacia della clausola contrattuale, si otterrebbe la subordinazione del rapporto civilistico allinadempimento di una finalitą - la registrazione - rivolta esclusivamente a fini fiscali.