(massima n. 2)
L'indicazione delle specifiche fattispecie con-tenute all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche nel testo previgente (applicabile ratione temporis, prima delle recenti modifiche apportate dal d.l. 14 dicembre 2018 n. 135) č stata ritenuta di carattere esemplificativo nei riguardi della stazione appaltante, nel senso che, pur agevolandone gli obblighi dimostrativi, qualora ritenga di addivenire all'esclusione dell'operatore economico colpevole dei gravi illeciti professionali ivi tipizzati, non ne limita tuttavia la discrezionalitą nella valutazione di altre situazioni, ritenute tali da rendere dubbia l'integritą o l'affidabilitą del concorrente, salvo, in tal caso, un onere della prova pił rigoroso a carico della stazione appaltante. In tale contesto, la semplificazione della riforma parrebbe derivare dalla eliminazione per la stazione appaltante di tale diverso e maggior onere motivazionale per le ipotesi diverse da quelle che, da esemplificative, assumono valenza autonoma.