(massima n. 1)
Nelle procedure di gara la natura del soggetto imprenditoriale - in relazione alla questione della sua qualificabilità come "consorzio stabile" - deve essere accertata sulla scorta di una ricostruzione sostanzialistica dei suoi tratti identificativi, così come delineati dall'art. 45, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016. Deve attribuirsi rilievo discriminante, ai fini della riconoscibilità di un "consorzio stabile", alla sussistenza di un "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa", secondo la nozione civilistica di "azienda". Ciò che connota l'impresa non è la disponibilità materiale dei mezzi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva, quanto piuttosto la disponibilità giuridica degli stessi, intesa come un complesso di rapporti giuridici che consentono all'imprenditore di disporre dei mezzi necessari all'esercizio dell'impresa, nonché la capacità dell'imprenditore medesimo di organizzarli in modo da asservirli ad una nuova funzione produttiva, diversa da quella delle imprese da cui quei mezzi siano eventualmente "prestati": capacità che viene meno quando il consorzio operi avvalendosi della struttura imprenditoriale tout court delle imprese consorziate, replicandone la funzione produttiva, ma non quando esso attinga al patrimonio di queste ultime ai fini della costituzione di un nuovo assetto produttivo, di cui esso abbia la diretta responsabilità organizzativa.