(massima n. 2)
Ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione è necessaria per la sottoscrizione del contratto (comma 1), la mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dall'affidamento (comma 3); la cauzione deve essere costituita, a pena di decadenza (essendo già intervenuta l'aggiudicazione), antecedentemente alla stipulazione del contratto (ed anzi è condizione per la stipulazione). Il rispetto della nor¬ma impone al RUP di ottenere la prova dell'avvenuta costituzione della garanzia definitiva per poter fissare la data della stipulazione del contratto. Solo la fissazione di un termine perentorio al privato per fornire la prova può impedire l'indefinito protrarsi del momento della stipulazione del contratto.