(massima n. 1)
Il principio di sussidiarietą, enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, TUE, prevede che l'Unione, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, intervenga solo e nei limiti in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione prospettata, possano essere realizzati meglio a livello dell'unione. Discende necessariamente dal fatto che il legislatore dell'Unione ha escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24 i servizi di cui all'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), di quest'ultima che esso ha, in tal modo, ritenuto che spettava ai legislatori nazionali determinare se tali servizi dovessero essere soggetti alle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.