(massima n. 1)
È inefficace la dichiarazione di urgente necessità ex art. 3 L. n. 61/1989 resa dal locatore innanzi alla competente autorità e notificata al conduttore successivamente all’entrata in vigore della L. n. 431/1998 (il cui art. 14, terzo comma, ha espressamente abrogato l’art. 3 citato). Ciò posto, deve riformarsi il decreto di inammissibilità dell’istanza di rifissazione del giorno dell’esecuzione, pronunziato sul presupposto del suddetto stato di necessità, stante che lo sfratto inter partes deve qualificarsi come «finita locazione» pura e semplice, titolo per il quale opera la sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 6 L. n. 431/1998.