(massima n. 1)
L'art. 1395 c.c. trova applicazione nel caso di contratto di vendita di propri beni ad una societą per azioni concluso, alle condizioni da lui ritenute pił vantaggiose, dall'amministratore che rappresenta detta societą, anche dopo che sono trascorsi i due anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, ove sia mancata l'autorizzazione dell'assemblea dei soci, non essendovi alcun rapporto di specialitą tra il citato art. 1395 (che, nell'ambito della disciplina generale dei contratti, sancisce l'annullabilitą del contratto che il rappresentante conclude con se stesso senza l'autorizzazione specifica del rappresentato) e l'art. 2343 bis c.c., che, nell'ambito della disciplina delle societą di capitali, vietando l'acquisto, senza l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci, dei beni degli amministratori, promotori, fondatori o soci della societą per azioni nei due anni successivi all'iscrizione della societą nel registro delle imprese, persegue la diversa ed autonoma finalitą di prevenire la possibilitą di operazioni in frode al principio del precedente art. 2343 (a norma del quale il conferimento dei beni all'atto della costituzione della societą deve essere preceduto da stima giurata).