(massima n. 1)
Con riferimento ai provvedimenti di rilascio per finita locazione emessi dopo l’entrata in vigore della L. n. 431/1998, in mancanza di un’espressa prescrizione di termini ad opera del quarto comma dell’art. 6 legge citata deve ritenersi che l’istanza di graduazione dello sfratto possa essere proposta dal conduttore sino alla scadenza del termine per l’esecuzione fissato nel provvedimento di rilascio, ai sensi dell’art. 56 L. n. 392/1978.