(massima n. 1)
L’art. 6 della L. n. 431/98 ha natura transitoria. Ciò in forza oltre che della indicazione fornita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 482/2000 che definisce unitariamente detto articolo come caratterizzato per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, anche in considerazione dell’omesso richiamo da parte dell’art. 1, commi 2 e 3 della stessa legge, dell’art. 6 tra le disposizioni non applicabili ai nuovi contratti relativi alle locazioni di immobili di “lusso”, di edilizia residenziale pubblica, turistiche e transitorie degli enti locali con la conseguenza incongruente della applicabilità, ove appunto considerato non transitorio, del procedimento di rifissazione anche a tali locazioni che invece non si appalesano secondo la ratio ispiratrice della legge presentare difficoltà di esecuzione e reperimento di nuova abitazione.