(massima n. 1)
Quando il contratto concluso dal rappresentante con se stesso č stato concluso in adempimento di un contratto preliminare non opera la presunzione di conflitto di interessi che l'art. 1395 c.c. pone per il caso in cui il rappresentante č tale nei confronti di due diversi soggetti e regola i rapporti tra questi. In tal caso, infatti, il contenuto del contratto non solo č determinato, ma č anche obbligato, con la conseguenza che in relazione a tale contenuto non č neppure ipotizzabile un conflitto d'interessi rilevante ai sensi della citata disposizione.