(massima n. 1)
Un contratto di locazione ad uso abitativo non transitorio, stipulato in forma verbale con decorrenza dal 1° gennaio 1975, prorogatosi tacitamente di quattro anni in quattro anni a partire dal 1° gennaio 1980 ex art. 58 L. n. 392/78, e, pertanto, sottoposto al regime dell’equo canone sino al 31 dicembre 1999, ove non disdettato, deve considerarsi da tale ultima data tacitamente rinnovato, in virtù del primo comma dell’art. 2 L. n. 431/98, di quattro anni suscettibili di estensione automatica a quattro anni ulteriori, salvi i casi eccezionali contemplati in tale disposizione.